Corte UE chiarisce la legge applicabile ai contratti di lavoro all'estero

Corte UE chiarisce la legge applicabile ai contratti di lavoro all'estero
Legge lavoro estero UE

La Corte di Giustizia UE chiarisce che nei rapporti di lavoro svolti all'estero può prevalere la legge scelta nel contratto, se coincide con il paese con cui il rapporto presenta il collegamento più stretto. La decisione, resa nella sentenza del 9 luglio 2026 sulla causa C-768/24, ridefinisce i margini delle tutele locali anche per smart working e trasferte internazionali.

Punti chiave

  • La Corte di Giustizia UE stabilisce che la legge applicabile ai contratti di lavoro all'estero dipende da una doppia verifica su luogo di lavoro abituale e collegamento più stretto con un ordinamento.
  • Gli elementi oggettivi come paese di versamento delle imposte, iscrizione ai regimi previdenziali e modalità salariali prevalgono sulle sole scelte contrattuali per identificare il diritto applicabile.
  • La decisione influenza le aziende che gestiscono personale internazionale, poiché prevale la legge dello Stato più realmente collegato al rapporto anche se meno favorevole rispetto a norme imperative locali.

Criteri UE su collegamento e scelta della legge

Come riportato da PMI.it, citando Risparmio, la pronuncia della Corte di Giustizia UE interpreta l'articolo 6 della Convenzione di Roma del 1980 e stabilisce che il giudice nazionale deve seguire un'analisi in due fasi per individuare la legge applicabile al contratto di lavoro.

In primo luogo va individuata la legge che si applicherebbe in assenza di scelta delle parti, sulla base del luogo di lavoro abituale o, in subordine, della sede di assunzione. Le norme imperative di quell'ordinamento rappresentano la soglia minima di tutela che la scelta contrattuale non può ridurre.

Successivamente, il giudice deve verificare se dalle circostanze emerga un collegamento più stretto con un altro paese. In questo caso, precisa la Corte, i criteri ordinari possono essere superati e può prevalere la legge di quel diverso ordinamento, anche quando si tratta della stessa legge scelta dalle parti nel contratto.

Il caso esaminato riguarda un dirigente residente e stabilmente occupato in Francia per una società svizzera, con contratto regolato dal diritto elvetico. Dopo il licenziamento, il lavoratore rivendica le garanzie procedurali francesi, mentre l'azienda richiama elementi di collegamento con la Svizzera, tra cui retribuzione in franchi, conto svizzero, regime fiscale e iscrizione ai sistemi sociali elvetici.

Secondo la Corte, contano soprattutto elementi oggettivi come il paese di versamento delle imposte, l'iscrizione ai regimi previdenziali, le modalità di determinazione della retribuzione e delle altre condizioni di lavoro. La scelta della legge non costituisce da sola un criterio di collegamento, ma rilevano gli effetti concreti che tale scelta produce nell'esecuzione del rapporto.

La Corte aggiunge che il giudice deve valutare il peso e la pertinenza di ciascun elemento, senza fermarsi al loro numero. Va inoltre verificato se alcuni di questi fattori siano stati imposti dal datore di lavoro, per evitare un uso strumentale dei collegamenti formali.

Impatto su imprese, trasferte e contenzioso

Il principio ha ricadute dirette per le imprese che gestiscono personale oltreconfine, inclusi casi di smart working internazionale e trasferte di lunga durata. Le norme imperative del paese in cui il lavoro viene svolto non rappresentano quindi un approdo automatico, se il rapporto risulta in concreto più legato a un altro ordinamento.

Il quadro si intreccia con la giurisprudenza italiana più recente. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2026 n. 6644, ritiene applicabile la legge italiana al rapporto di un dirigente impiegato per anni in Romania, nonostante il contratto richiamasse la legge romena.

In quel caso risultano decisivi l'assunzione in Italia, il contratto in lingua italiana, la contribuzione versata in Italia, la retribuzione in euro e il recesso comunicato dalla sede italiana. Resta però una differenza di impostazione: per la Cassazione il collegamento più stretto va letto in funzione della maggiore tutela del lavoratore, mentre per la Corte UE la tutela consiste nell'applicare la legge del paese cui il rapporto appartiene realmente, anche se meno favorevole.

Il rinnovo del CCNL scuola 2025-2027 è entrato in una fase tecnica, con incontri fissati all’Aran a ottobre in vista della plenaria di novembre, e un confronto concentrato su salute del personale, mobilità e condizioni economiche. Nella nostra precedente analisi abbiamo anche richiamato le novità del DL 144/2026 sulla monetizzazione delle ferie residue nel pubblico impiego, chiarendo quando l’indennità sostitutiva può essere esclusa e in che modo incidono i principi del diritto UE sulle tutele del lavoratore.

Questo materiale può contenere opinioni di terze parti, nessuno dei dati e delle informazioni su questa pagina web costituisce consulenza sugli investimenti secondo il nostro Disclaimer. Sebbene aderiamo a una rigorosa Integrità Editoriale, questo post può contenere riferimenti a prodotti dei nostri partner.